Informazioni e avvisi


AVVISO COMPILAZIONE PROGETTO FORMATIVO TPV

Si avvisano i tirocinanti che la Commissione ribadisce che, tutte le aree del progetto formativo devono necessariamente essere compilate e valorizzate dal tutor, il quale è tenuto a inserire, per ciascuno dei nove obiettivi previsti dalla normativa, le attività che verranno svolte dal tirocinante all’interno della struttura. Nel caso tutti i campi non fossero compilati, il progetto formativo NON POTRA’ essere ritenuto valido.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO 


AVVISO SULLA RIFORMA DEI TIROCINI (LEGGE 163/2021)

Per esercitare la professione di Psicologo e svolgere attività di consulenza privata è necessaria l’iscrizione all'Albo Regionale degli Psicologi che richiede il completamento di un tirocinio e il superamento dell'Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Fino al 2022, il tirocinio era svolto dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) ed era articolato in due semestri da 1000 ore (500 + 500 ore) da svolgere in Enti esterni convenzionati con l’Ateneo in aree disciplinari differenziate (Psicologia Generale e Sperimentale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale e del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Clinica e di Comunità). L’Esame di Stato era articolato in due sessioni annuali indette dal Ministro dell’Università e della Ricerca alle quali era possibile accedere dopo il completamento del tirocinio.

La Legge 163/2021 ha introdotto il valore abilitante per la Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) trasformando il tirocinio da attività post-laurea ad attività curricolare da svolgere durante il percorso formativo nella forma di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ed ha previsto una Prova Pratica Valutativa (PPV) da affiancare all'Esame di Laurea e la riduzione del tirocinio da 1000 a 750 ore.

Tale trasformazione avverrà a pieno titolo a partire dall’a.a. 2023/2024 secondo il Regolamento Didattico emanato all’inizio di ogni anno accademico da ciascun Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51).

I Decreti Attuativi della Legge 163/2021 prevedono norme transitorie sui tirocini per gli studenti che si sono laureati o si stanno laureando secondo il previgente ordinamento (non abilitante), riguardo alle quali è possibile consultare il regolamento TPV per i CdS non abilitanti predisposto dalla Commissione Paritetica Tirocini.

In generale i laureati e i laureandi del Corso di Laurea in Psicologia (LM-51) non abilitante svolgeranno il tirocinio nelle seguenti modalità: 

A) TIROCINIO CONCLUSO ENTRO IL 30.11.2022 (TIROCINIO ANNUALE “TRADIZIONALE” DI 1000 ORE)

I tirocinanti che hanno concluso il tirocinio professionalizzante entro il 30 novembre 2022 potranno conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’Esame di Stato nelle sessioni che saranno indette dal Ministro dell’Università e della Ricerca fino al 2026. A partire dall’anno 2027 il laureato che ha completato il tirocinio professionalizzante secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede di un Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) di sostenere la prova abilitante nelle sedute previste per lo svolgimento della PPV. 

B) TIROCINIO INIZIATO TRA IL 01.07.2022 E IL 01.12.2022 (TIROCINIO DI 1000 ORE OPPURE DI 750 ORE)

I tirocinanti che hanno svolto il primo semestre di tirocinio tra il 1° luglio 2022 e il 1° dicembre 2022 e hanno già concordato con un Ente l’inizio del nuovo periodo di tirocinio in continuità col precedente possono avviare il nuovo periodo di tirocinio e poi interromperlo al raggiungimento di 250 ore, previo accordo con l’Ente. I tirocinanti che hanno già iniziato il secondo semestre potranno interrompere il tirocinio al raggiungimento di 750 ore complessive (ottenute conteggiando anche le ore del primo semestre), previo accordo con l’Ente. 

C) TIROCINIO INIZIATO DAL 02.01.2023 IN POI (TIROCINIO DI 750 ORE)

Gli studenti e i laureati che iniziano il tirocinio a partire dal 2 gennaio 2023 dovranno svolgere il TPV secondo le disposizioni contenute nei Decreti Attuativi del 20.06.2022 e 05.07.2022. Il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne all’Ateneo convenzionate con quest’ultimo. Gli Enti già convenzionati saranno informati in merito alle modifiche di legge direttamente dall’Ateneo. Per l’avvio del tirocinio di 750 ore, non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche nonostante resti consigliato. 

NB: Tutti i tirocinanti che svolgeranno il tirocinio di 750 ore complessive accederanno alla Prova Pratica Valutativa (PPV) prevista dal decreto attuativo 567 del 20.06.2022, per la quale non sono ancora disponibili calendari e modalità operative.

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